Atto Costitutivo e Statuto
questo documento è di proprietà della Associazione “Assoetica”
03/10/2002
1 Atto costitutivo di Associazione Assoetica
I sottoscritti Signori:
Bonsignore Bruno, Catellani Luigi, Conforti Roberto, Tozzi Marco, Varanini Francesco
Le sottoscritte Società
RAS-Riunione Adriatica di Sicurità, UEA-Unione Europea Assicuratori
dichiarano di costituire, come dal presente Atto Costitutivo, un’associazione denominata :
“ASSOETICA”. L’Associazione ha sede in Milano, via GAETANO GIARDINO N.4
L’Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di promuovere, favorire e divulgare con ogni mezzo, in ogni luogo del mondo, la consapevolezza e la coscienza del comportamento etico sia nei rapporti umani sia in quelli commerciali, ponendosi come interlocutori e destinatari indifferentemente gli imprenditori, gli uomini di cultura, i politici e i consumatori finali. Più specificamente AssoEtica si propone di:
o favorire e promuovere la diffusione della cultura ETICA nel mondo imprenditoriale italiano ed estero;
o favorire lo scambio delle esperienze professionali e umane tra i Soci e la condivisione di risorse ed informazioni;
o contribuire all’aggiornamento professionale dei Soci attraverso l’organizzazione di incontri e dibattiti;
o favorire i contatti fra Soci ed Aziende finalizzati alla collaborazione reciproca; o permettere l’accesso ad attività di aggiornamento professionale promosse da Associazioni ed Enti esterni; o studiare, organizzare e realizzare con tutti i possibili strumenti della multicanalità ogni attività di informazione, comunicazione, eventi e spettacoli ritenuti utili al raggiungimento dei fini di Assoetica. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione collabora con organizzazioni e persone fisiche esterne per lo sviluppo di iniziative che s’inquadrino nei suoi fini. Manterrà tuttavia la più completa indipendenza nei confronti delle stesse, siano esse Enti, Istituti Universitari e di Cultura, Istituti privati, Aziende, Associazioni o singole persone.
L’Associazione è retta dallo STATUTO che, firmato dai componenti, si allega sotto la lettera “A” al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.
In deroga alle norme statutarie il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione per il primo triennio, e sino al 31/12/2004 viene cosi’ costituito:
Bruno Bonsignore (Presidente) Luigi Catellani (Vice Presidente) Roberto Conforti (Consigliere) Marco Tozzi (Tesoriere)
Luigi Catellani (Segretario)
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il primo anno è determinata in 50 Euro.
2. STATUTO Allegato “A” Art.1. Costituzione e denominazione
E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro:
“ASSOETICA”
L’Associazione ha sede in MILANO Via GAETANO GIARDINO n.4 L’Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è indefinita.
Art.2. Scopi e finalità
L’Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di promuovere, favorire e divulgare con ogni mezzo, in ogni luogo del mondo, la consapevolezza e la coscienza del comportamento etico sia nei rapporti umani sia in quelli commerciali, ponendosi come interlocutori e destinatari indifferentemente gli imprenditori, gli uomini di cultura, i politici e i consumatori finali. Più specificamente AssoEtica si propone di: o favorire e promuovere la diffusione della cultura ETICA nel mondo imprenditoriale italiano ed estero; o favorire lo scambio delle esperienze professionali e umane tra i Soci e la condivisione di risorse ed
informazioni; o contribuire all’aggiornamento professionale dei Soci attraverso l’organizzazione di incontri e dibattiti; o favorire i contatti fra Soci ed Aziende finalizzati alla collaborazione reciproca; o permettere l’accesso ad attività di aggiornamento professionale promosse da Associazioni ed Enti
esterni; o studiare, organizzare e realizzare con tutti i possibili strumenti della multicanalità ogni attività di
informazione, comunicazione, eventi e spettacoli ritenuti utili al raggiungimento dei fini di Assoetica.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione collabora con organizzazioni e persone fisiche esterne per lo sviluppo di iniziative che s’inquadrino nei suoi fini. Manterrà tuttavia la più completa indipendenza nei confronti delle stesse, siano esse Enti, Istituti Universitari e di Cultura, Istituti privati, Aziende, Associazioni o singole persone.
Art.3. Aderenti all’Associazione-Criteri di loro ammissione e esclusione
3.1Fra gli aderenti all’Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina, del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto.
3.2
Possono far parte dell’Associazione in qualità di :
- "Soci Ordinari" tutte le persone fisiche Enti e Società, presentate da almeno un Socio dell’Associazione, che abbiano intenzione di adottare un comportamento Etico.
- "Soci Onorari" tutte le persone fisiche Enti e Società, di indiscusso prestigio nell’ambiente economico, imprenditoriale e industriale italiano; presentate da almeno un Socio dell’Associazione e che abbiano intenzione di adottare un comportamento Etico
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È facoltà del Consiglio di Amministrazione proporre all’Assemblea il conferimento del titolo di "Presidente Onorario” ad una persona di indiscusso prestigio nell’ambiente economico, imprenditoriale e industriale italiano. La domanda di ammissione, dovrà essere inoltrata tramite richiesta scritta, e verrà di volta in volta esaminata dal Consiglio di Amministrazione. L’ammissione all’Associazione è decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione. I Soci dovranno dichiarare di accettare, senza riserva, lo Statuto Sociale e sono tenuti a firmare per accettazione un Codice Etico sia verso l’interno dell’Associazione; che verso l’esterno della stessa. Il Codice di Etico verra’ preparato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. L’ammissione all’Associazione è aperta a tutte le attività, professioni ed occupazioni. Ogni attività, professione od occupazione è sempre rappresentata da un solo Socio attivo. Dopo 10 anni di appartenenza all’Associazione del primo Socio, potrà essere ammesso un secondo Socio della stessa categoria di attività, professione od occupazione.
3.3 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell’assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerarti dimissionari.
La qualità di aderente cessa per:
- dimissione volontaria; - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - mancato versamento della quota associativa come sopra detto; - per decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari; L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.
Il Socio che intenda recedere dall’Associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere dell’anno per il quale è associato.
Art.4. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; - di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati :
ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a pagare la quota associativa; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
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Art.5. Risorse economiche . L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :
- quote associative e contributi degli aderenti; - contributi privati; - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; - donazioni o lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - rendite di beni immobili pervenuti all’Associazione. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l’operazione verrà disposta con firma del Tesoriere.
Art.6. Organi sociali Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Operativo; - il Presidente; - le Commissioni di lavoro.
Art.7. Assemblea degli Associati
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno, per l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio di Amministrazione. L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, è reso pubblico nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza sempre presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di un terzo degli associati; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’assemblea straordinaria delibera: sulle richieste di modifica della Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione; sulla nomina del liquidatore; sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.
Art.8. Elezione del Consiglio di Amministrazione
Nel caso di assemblea annuale concomitante con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente, non meno di trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea, nomina cinque soci, che escluderanno a priori la loro candidatura alle cariche sociali, con il compito di costituire il Comitato Elettorale.
I soci cosi’ nominati eleggono nel loro ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. I candidati dovranno essere presentati da almeno due soci non candidati. Il Comitati Elettorale raccoglie la candidatura dei soci; elenca in ordine alfabetico i nominativi in un’unica scheda. Gli elettori possono votare fino a sei nominativi. La sede delle votazioni può essere differente da quella ove si svolge l’assemblea. Finito il lavoro preparatorio delle votazioni, il Comitato Elettorale si trasforma in Seggio Elettorale. La durata dell’apertura del seggio elettorale è fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo le esigenze di tempo e luogo; il Consiglio Amministrativo fornisce al seggio elettorale l’elenco degli aventi diritto al voto. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Chiuse le votazioni, il Seggio Elettorale provvede allo scrutinio delle schede e comunica al Consiglio di Amministrazione uscente i voti ottenuti da ogni candidato in ordine decrescente, il numero dei votanti, il numero delle schede nulle e bianche. Di tutte le operazioni svolte il Comitato Elettorale-Seggio Elettorale stila un verbale, firmato da tutti i suoi membri. Il Seggio Elettorale per quanto riguarda ammissione al voto, scrutini, voti validi e voti nulli, deve attenersi alle regole delle pubbliche elezioni. Sono ammessi voti per delega. Ad operazioni terminate il Seggio Elettorale convoca gli eletti al primo Consiglio di Amministrazione, che verrà presieduto dallo stesso Presidente del Seggio Elettorale. In quella seduta gli eletti dichiarano per iscritto di accettare l’incarico.
Art.9. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri eletti dagli associati, resta in carica tre anni ed i suoi componenti posso essere rieletti. I compiti del Consiglio di Amministrazione sono: - Eleggere il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere: questi due ultimi scelti anche al di
fuori dei componenti il Consiglio. - Elabora un piano di attività annuale da sottoporre all’assemblea; - Esaminare e coordinare le proposte di iniziative avanzate da singoli o gruppi; - Fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione; - Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza; - Assumere personale, se necessario, nel limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio; - Fissare l’ammontare annuo della quota associativa; - Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; - Deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente; - Costituire le Commissioni di lavoro e fissarne i poteri; - Stabilire le direttive e i compiti delle Commissioni di lavoro.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L’avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza tre giorni prima.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di 3 (tre) membri; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente o chi ne fa le veci.
Art.10. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza semplice dei voti. Il Presidente: - Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; - E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura, previa autorizzazione di
legge, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze
liberatorie; - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione
davanti a qualsiasi Autorità Giudiziale ed Amministrativa; - Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e presiede le assemblee; - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva: - All’interno del Consiglio fissa i compiti e le direttive delle Commissioni di lavoro, e può verificare in
qualsiasi momento il loro operato. Il suo giudizio è insindacabile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per l’impedimento del Presidente.
Art.11.Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o tra esperti esterni. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali: - Redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione; - Curare la corrispondenza: - Coordinare le formalità associative previste dalla legge; - Organizzare le assemblee associative.
Art.12. Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o tra esperti esterni. Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell’Associazione, redige l’inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Operativo.
Art.13.Comitato Operativo
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza la costituzione di un Comitato Operativo per l’ordinaria amministrazione, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario e dal Tesoriere dell’Associazione, in quanto queste cariche siano state affidate a membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Segretario ed il Tesoriere fossero persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Operativo sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due Consiglieri ed alle riunioni assisteranno, senza diritto di voto, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione. Gli argomenti trattati nelle riunioni del Comitato Operativo vengono dal Presidente portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella seduta seguente alla riunione del Comitato Operativo stesso. Nella delibera costitutiva del Comitato Operativo il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’ammontare massimo di spesa entro cui il Comitato stesso potrà assumere le sue deliberazioni.
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Art.14.Commissioni di lavoro
Il Consiglio di Amministrazione, per allargare la partecipazione dei Soci alla gestione dell’Associazione, costituisce Commissioni specifiche per la realizzazione delle finalità associativa ed affida la direzione di ognuna di queste Commissioni ad un Consigliere, con la qualifica di capo Commissione. Il Capo Commissione designa i membri della propria Commissione, che possono essere scelti anche fra i non soci e sottopone la scelta operata all’approvazione del Presidente.
L’incarico che viene conferito al Capo Commissione ed ai membri delle Commissioni, cesserà con la scadenza del mandato dei Consiglieri dell’Associazione. Le Commissioni di lavoro sono tenute a rispettare i compiti loro assegnati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
Art.15. Rendiconto economico-finanziario
Ogni anno deve essere redatto a cura del Tesoriere un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche. Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.
Art.16.Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.17.Intrasmissibilità della quota o contributo associativo La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art.18. Modifiche alla Statuto-Scioglimento dell’Associazione
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea come previsto dall’art.7 del presente statuto. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art.19. Libro soci Il libro Soci è aggiornato e custodito dal Segretario. Nel libro soci saranno indicati:
Cognome e Nome, Ragioni Sociali dei Soci , Recapiti domiciliari, Relativi versamenti annuali
Sarà cura dei singoli Soci comunicare tempestivamente, con lettera o email, le variazioni dei propri dati.
I Soci accettando di aderire all’Associazione, dichiarano di aver preso atto dell’informativa di cui all’art.10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e acconsentono, ai sensi degli art.11,20,22 e 28 della predetta legge; al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali.
Art.20. Norme di rinvio
Per quanto non è indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ad alle leggi vigenti in materia d’associazioni.
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